(1) L’intensità dell’agevolazione per iniziative di promozione della ricerca scientifica è calcolata sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione di cui all’articolo 5 e ammonta al massimo al:
(2) L’intensità dell’agevolazione viene calcolata per ogni singolo beneficiario, anche se si tratta di un’iniziativa di cooperazione per la promozione della ricerca scientifica.
(3) Per le iniziative di promozione della ricerca scientifica svolte in cooperazione con le imprese si applicano le norme in materia di cui al decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15.