Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2001, n. 45.
(1) Le funzioni attribuite al comitato tecnico dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono esercitate dalla Ripartizione Lavoro-Ufficio del Lavoro, nonché dai servizi sanitari e sociali nell'ambito della Conferenza dei servizi, regolamentata con delibera della Giunta provinciale.
(2) L'accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, spetta alla commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. I relativi criteri vengono fissati con delibera della Giunta provinciale ai sensi del comma 1.