(1) La graduatoria unificata di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è stilata al 1° gennaio, al 1° maggio e al 1° settembre di ogni anno. Per la formazione della graduatoria del collocamento obbligatorio si considera l'anzianità di disoccupazione nelle liste di collocamento obbligatorio, fino ad un massimo di 60 mesi dalla data d'iscrizione.
(2) Per la determinazione del punteggio valido per il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro presso un datore di lavoro pubblico o privato, si tiene conto, oltre che dell'anzianità di disoccupazione, anche delle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.
(3) Per la determinazione del punteggio non hanno nessuna incidenza nè i familiari a carico nè le condizioni economiche.
(4) A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio iniziale pari a zero punti e per ogni mese di anzianità di disoccupazione pregressa dalla data di iscrizione o reiscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio viene sommato un punto. A tale punteggio viene sommato il punteggio corrispondente alle percentuali d'invalidità secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246.
(5) Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore. In caso di parità di punteggio precede il lavoratore con maggiore anzianità di disoccupazione nelle liste del collocamento obbligatorio e a parità d'iscrizione il più anziano di età.
(6) La graduatoria unificata è suddivisa fra aspiranti al pubblico impiego in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ed aspiranti al settore privato. La graduatoria unificata per il pubblico impiego è ulteriormente suddivisa per gruppo di appartenenza linguistica.
(7) Le persone disabili ai sensi dell'articolo 1 lettere a) e c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità rilasciata dalla competente commissione medica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(8) Le persone disabili ai sensi dell'articolo 1 lettere b) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono inserite in graduatoria con l'indicazione dei provvedimenti per l'inserimento lavorativo risultanti dalla dichiarazione della condizione di disabilità, ove prevista, rilasciata dalla competente commissione medica.