Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1996, n. 15.
(1) L'efficenza di recupero del sistema deve essere determinata dal costruttore con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico- gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero con altro di dimostrata equivalenza.3)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 8 aprile 1997, n. 10.