Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1996, n. 15.
(1) I distributori di benzina di cui all'articolo 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68- disciplina del commercio - devono essere corredati di un sistema per la captazione di almeno l'ottanta per cento dei vapori di benzina emessi in fase di erogazione. Tali vapori dovranno essere reintrodotti nella cisterna dalla quale il carburante è stato prelevato.
(2) Per erogatori di identiche tipologie di carburante potrà essere utilizzato un unico dispositivo di recupero dei vapori, collegato con la relativa cisterna di raccolta.