(1) Il finanziamento dei corsi di cui all'articolo 8 della legge è a totale o parziale carico del bilancio provinciale. La Giunta provinciale determina l'ammontare della compartecipazione dei candidati, che provvedono al versamento della relativa quota direttamente all'incaricato della formazione. L'ammontare della quota di compartecipazione per ogni settimana di corso non può in ogni caso superare la metà della tariffa giornaliera minima vigente per le guide alpine.12)