(1) I corsi biennali di cui all'articolo 10 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, constano di una parte teorica della durata non inferiore a 300 nè superiore a 500 ore annue e di una parte pratica della durata non superiore a 600 e non inferiore a 500 ore annue.
(2) I corsi biennali per assistenti e quelli per insegnanti ed educatori hanno programmi distinti.
(3) Il monte ore complessivo e il programma annuo della parte teorica può essere articolato modularmente, secondo la suddivisione oraria, giornaliera, settimanale e/o mensile che viene stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.
(4) La parte pratica dei corsi per insegnanti è svolta nelle scuole dei vari ordini e gradi, purché i frequentanti siano in possesso del corrispondente titolo di studio.
(5) La parte pratica dei corsi per educatori è svolta negli internati e nelle altre strutture del Servizio, purché i frequentanti siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. I frequentanti i corsi per assistenti svolgono la parte pratica, oltre che negli internati e nelle strutture del Servizio, anche nelle scuole di ogni ordine e grado. In casi eccezionali possono svolgere la parte pratica nelle scuole medie anche i frequentanti i corsi per insegnanti che siano in possesso di diploma di scuola media superiore.
(6) Gli organizzatori del corso concordano con le competenti autorità scolastiche o convittuali le modalità e l'orario per l'effettuazione della parte pratica nelle rispettive istituzioni, e chiedono al direttore o preside elementi di giudizio sulla stessa per una valutazione periodica e finale del frequentante il corso.
(7) Ai corsi di specializzazione possono partecipare anche gli insegnanti già in servizio presso le scuole materne, di istruzione elementare e secondaria nonché professionale, come pure il personale provinciale operante nei settori preposti alla prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione di soggetti portatori di minorazioni. Tali frequentanti svolgono la parte pratica nella propria sede di servizio purché operanti in classi comuni o speciali ovvero in altre strutture in cui sono presenti minori portatori di handicaps.
(8) Il numero massimo dei frequentanti i corsi teorico-pratici è fissato nel piano annuale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, sulla base delle esigenze espresse dai competenti organi scolastici ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima. Rispetto a tali esigenze, il numero dei frequentanti può essere maggiorato nel piano di attività fino ad un massimo del 20%.
(9) Il piano di attività contiene altresì la suddivisione dei frequentanti in relazione ai vari ordini e gradi di scuole e agli internati, seminternati e convitti studenteschi.
(10) Qualora il numero delle domande di iscrizione al corso sia superiore ai posti disponibili, per l'ammissione viene redatta apposita graduatoria da parte di una commissione, distinta per gruppi linguistici, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
- a) un rappresentante della Sovrintendenza, rispettivamente Indentenze scolastiche;
- b) un rappresentante dell' Ispettorato alla formazione professionale in lingua italiana, rispettivamente in lingua tedesca;
- c) un rappresentante del competente Assessorato alla pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Servizio designato dal Consiglio di amministrazione di cui all' articolo 14 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65.
(11) Nella compilazione della graduatoria sono adottati criteri che tengano conto dei titoli di studio, del servizio prestato e della sua qualità.
(12) Gli aspiranti ai corsi di specializzazione per assistenti devono essere in possesso del diploma di assolvimento della scuola dell'obbligo ed avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 33, fatte salve le deroghe di legge.
(13) Ulteriori modalità e termini di iscrizione ai corsi, nonché il programma dettagliato, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
(14) I programmi dettagliati dei corsi di specializzazione per insegnanti devono adeguarsi a quelli ministeriali in vigore.