(1) Al fine di un sempre migliore assolvimento delle finalità istituzionali da parte degli enti pubblici operanti in Alto Adige, per favorire i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa, nonché per favorire modelli di inquadramento e la mobilità vengono promosse forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione del personale.
(2) Gli obbiettivi di cui al comma 1 possono essere attuati da parte delle amministrazioni tramite appositi servizi, strutture o sulla base di convenzioni con istituti ed enti. Alle relative iniziative dei singoli enti di cui all'articolo 1 può essere ammesso, con partecipazione alle relative spese, anche il personale di altri enti o istituti non aventi scopo di lucro, comprese le organizzazioni sindacali, costituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli enti di cui all'articolo 1.
(3) Nei contratti di comparto vengono disciplinati:
- a) il fondo comunque da destinare al finanziamento della formazione;
- b) le modalità di verifica dei risultati formativi ai fini di ulteriori iniziative fomative;
- c) i criteri di valutazione della formazione ai fini della retribuzione collegata all' esperienza professionale;
- d) le forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali alla programmazione della formazione.
(4) La partecipazione del personale a corsi di formazione e di aggiornamento, a convegni, congressi e simili è dichiarata obbligatoria se già inserita nei programmi formativi o, in caso di nuova proposta, se ritenuta necessaria dai competenti superiori per i fini di cui al comma 1. In tale caso il personale è in servizio e le spese di partecipazione vanno a carico dell'amministrazione di appartenenza.
(5) A livello di comparto vengono stabiliti i limiti e le modalità per la partecipazione del personale all'aggiornamento facoltativo.