Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) L'istituzione di mense o di servizi di refezione aziendali, la stipulazione di convenzioni con esercizi alberghieri o imprese specializzate nel settore nonché l'importo a carico del personale vengono disciplinati nel contratto di comparto. In ogni forma, diretta o indiretta, del servizio mensa, compresa quella mediante buoni pasto, deve essere garantito che una parte del costo reale complessivo del singolo pasto sia a carico del personale beneficiario. Nel contratto di comparto deve essere garantito che il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere possa usufruire del servizio mensa o di un servizio sostitutivo per almeno un pasto.
(2) Al personale che ha diritto al pasto deve essere concesso il tempo necessario per il consumo del pasto.
(3) I servizi di refezione, inclusi quelli scolastici, possono, in quanto compatibili, essere utilizzati anche dal personale di altri enti sulla base di apposita convenzione.