Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) In attesa di un'eventuale revisione dell'assetto giuridico parte delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali del personale del comparto del servizio sanitario provinciale può essere modificato dalla contrattazione di comparto, tenuto conto dei principi del contratto intercompartimentale nonché delle specificità della sanità.
(2) Per il personale in servizio le modalità di inquadramento nelle qualifiche e nei profili professionali modificati ai sensi del comma 1 vengono stabiliti dalla contrattazione di comparto.