(1) In attesa di una eventuale revisione dell'assetto giuridico le attività delle qualifiche funzionali dalla prima alla nona sono individuate come segue:
- a) prima qualifica funzionale:
attività manuali semplici, compreso l'utilizzo dei mezzi occorrenti; - b) seconda qualifica funzionale:
attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice; - c) terza qualifica funzionale:
attività manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari; - d) quarta qualifica funzionale:
semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali; attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzata nel ramo tecnico, tecnico-manuale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzo o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici; - e) quinta qualifica funzionale:
attività professionali ed artigianali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell'esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale; - f) sesta qualifica funzionale:
attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche; - g) settima qualifica funzionale:
attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il raggiungimento dei risultati; - h) ottava qualifica funzionale:
attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi margini valutativi per il raggiungimento di risultati; attività di collaborazione istruttoria o di studio nel campo amministrativo e tecnico richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario; attività didattica; - i) nona qualifica funzionale:
attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autnoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
(2) Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali. Nella declaratoria dei profili professionali sono indicati gli specifici requisiti di preparazione culturale o professionale, considerando il contenuto della prestazione lavorativa, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia nonché il grado di mobilità.
(3) Il regime retributivo del personale tiene conto della professionalità e responsabilità dello stesso, e tende a garantire il miglioramento continuo della produttività e della efficienza dei servizi pubblici.
(4) Per l'accesso dall'esterno alle qualifiche funzionali è prescritto, come requisito minimo, il possesso dei seguenti titoli di studio e di qualificazione:
- a) prima e seconda qualifica funzionale:
licenza di scuola elementare o assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché se richiesto, semplici conoscenze pratiche nello specifico ambito di impiego; - b) terza qualifica funzionale:
licenza di scuola elementare e pluriennale esperienza professionale nel settore; - c) quarta qualifica funzionale:
diploma di licenza di scuola media o licenza di scuola elementare nonché assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente o diploma di fine apprendistato o formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore; - d) quinta qualifica funzionale:
diploma di licenza di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:- - assolvimento di un ulteriore triennio di studio o di formazione professionale triennale o
- - diploma di maestro artigiano o
- - diploma di fine apprendistato nonché ulteriore specializzazione nel settore con almeno quattrocento ore di insegnamento o
- - di formazione professionale biennale nonché ulteriore specializzazione nel settore con almeno quattrocento ore di insegnamento o equivalente formazione teorico-pratica;
- e) sesta qualifica funzionale:
diplima di maturità o equivalente; - f) settima qualifica funzionale:
diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali o diploma equivalente ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione; - g) ottava qualifica funzionale:
diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale; - h) nona qualifica funzionale:
diploma di laurea con titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione.
(5) Per l'accesso alle singole qualifiche funzionali è comunque richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno. Rimangono salve le norme sulla conoscenza della lingua ladina, nonché le norme che esonerano il personale insegnante ed equiparato dalla conoscenza della seconda lingua.
(6) I profili professionali già ascritti alla terza qualifica funzionale, escluso quelli di cui al comma 7, sono ascritti, con decorrenza 1° luglio 1999 alla quarta qualifica funzionale. Al personale appartenente a tali profili viene attribuita la medesima posizione, per classi o scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza.
(7) Il profilo professionale di cantoniere/cantoniera del personale provinciale viene ascritto, con decorrenza 30 giugno 1998, alla nuova terza qualifica funzionale di cui al comma 1. Al personale appartenente a tale profilo viene attribuito nella terza qualifica funzionale la medesima posizione, per classi e scatti, in godimento nella qualifica funzionale di provenienza al 30 giugno 1998. A tale fine lo stipendio annuo lordo iniziale del livello retributivo inferiore di tale qualifica funzionale è di lire 13.934.235 e di quello superiore è di lire 17.978.555.
(8) Al personale provinciale inquadrato nei profili professionali cantoniere e cantoniere specializzato, escluso quello proveniente dall'ANAS, è attribuito una anzianità convenzionale nella misura di sei anni. Per il personale proveniente dall'ANAS la progressione economica rimane sospesa per un periodo corrispondente ad uno scatto stipendiale.
(9) Per il personale in servizio le modalità di inquadramento nelle qualifiche e nei profili professionali modificati ai sensi dei commi 1 e 4 vengono stabiliti dalla contrattazione di comparto.