pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) L'assistenza domiciliare integrata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:
(2) Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
(3) L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.