Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) È in facoltà della consulta o della sezione competente, ad esclusione della sezione ricorsi, delegare le indagini ispettive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 132), a gruppi di lavoro composti da un numero ristretto dei propri componenti.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Riportata al n. X - J/a.