(1) La consulta si articola nelle seguenti sezioni:
- a) sezione minori;
- b) sezione persone anziane;
- c) sezione soggetti portatori di handicap;
- d) sezione tossicodipendenza;
- e) sezione cittadini extracomunitari;
- f) sezione ricorsi;
- g) famiglia;
- h) donne;
- i) devianza sociale;
- j) formazione ed aggiornamento professionale.
(2) Ciascuna sezione è composta da sette membri, di cui almeno due devono essere parimente membri della consulta. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente.
(3) Per le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della sezione fa in ogni caso parte il direttore dell'ufficio provinciale competente per materia, in qualità di presidente. Il vicepresidente è nominato dalla consulta.
(4) La sezione di cui al comma 1, lettera f), è presieduta dall'assessore, presidente della consulta e fanno in ogni caso parte quattro funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla sesta appartenenti ai singoli uffici competenti in materia di assistenza sociale.
(5) Le sezioni riferiscono di norma alla consulta i risultati della propria attività.
(6) Funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale, di qualifica non inferiore alla sesta.
(7) La sezione di cui al comma 1, lettera f), in quanto organo collegiale perfetto, è validamente costituita alla presenza di tutti i componenti. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto.
(8) Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, alle sezioni si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.
(9) Le sezioni possono riunirsi in riunioni congiunte.