Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Il personale che alla data di entrata in vigore del presente contratto non faceva già parte del Corpo forestale provinciale rimane soggetto, per quanto concerne il collocamento a riposo, alla relativa disciplina alla quale era soggetto prima di tale data (articolo 1 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27).