(1) Il personale già inquadrato nei profili professionali di custode forestale e di guardia ittico-venatoria, che all'entrata in vigore del presente contratto sono trasformati in profili professionali ad esaurimento, appartiene al Corpo forestale provinciale, esercitando, in quanto compatibili con i compiti del proprio profilo, i compiti di tale Corpo; inoltre, esso vi rimane inquadrato fino al passaggio ad altro profilo professionale.
(2) Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con conversione del posto e previo superamento di apposito esame di idoneità, secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta provinciale, nelle seguenti qualifiche del profilo professionale dell'agente e dell'assistente forestale, tenuto conto dell'anzianità di effettivo servizio provinciale o comunale nei predetti profili professionali o nelle previgenti qualifiche corrispondenti:
- a) nella qualifica di agente forestale, con un' anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente guardia ittico-venatoria di almeno due anni;
- b) nella qualifica di agente forestale scelto, con un' anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente guardia ittico-venatoria di almeno otto anni;
- c) nella qualifica di assistente forestale, con un' anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente guardia ittico-venatoria di almeno dodici anni.
(3) Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, lettera c), nella qualifica di assistente forestale ed in possesso di un'anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente di guardia ittico-venatoria di almeno venti anni con la data di entrata in vigore del presente contratto, è inquadrato nella qualifica di assistente forestale capo dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica di assistente forestale.
(4) Per il personale inquadrato ai sensi del comma 2 nella qualifica di assistente forestale il periodo di servizio maturato alla data di entrata in vigore del presente contratto che supera i dodici anni viene valutato, ai fini del passaggio alla qualifica di assistente forestale capo, nella misura del 50 per cento.
(5) Il primo degli esami di idoneità di cui al comma 2 è indetto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto. Vi è ammesso il personale con un'anzianità di servizio di custode forestale rispettivamente di guardia ittico-venatoria di almeno due anni nonché quello in possesso dei requisiti culturali di accesso richiesti per il profilo professionale di agente ed assistente forestale. L'inquadramento avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro il mese di settembre di ognuno dei due anni successivi al primo esame viene svolto un nuovo esame di idoneità per coloro che entro il 31 dicembre del medesimo anno compiono i due anni di servizio utile oppure che per un qualsiasi motivo non hanno superato un precedente esame o non vi hanno partecipato.
(6) In sede di inquadramento nella qualifica funzionale superiore ai sensi del comma 2 del presente articolo viene garantito un aumento dello stipendio di livello in godimento non inferiore al tre e mezzo per cento.
(7) Il personale di cui al comma 2 è ammesso alla mobilità verticale prevista per il profilo professionale dell'agente e dell'assistente forestale con otto anni di servizio nel profilo professionale di custode forestale o di guardia ittico-venatoria o in quello di agente e assistente forestale e nelle previgenti qualifiche corrispondenti, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6.