Pubblicato nel B.U. 5 gennaio 1999, n. 1.
(1) All'esame di idoneità di cui all'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1997, n. 6, oltre al personale in possesso dei requisiti ivi previsti è ammesso anche il personale provinciale insegnante degli istituti per l'educazione musicale che alla data dell'entrata in vigore della normativa sopraccitata, ancorchè sprovvisto dei requisiti richiesti per l'accesso, sia risultato in servizio per un periodo non inferiore ad anni otto.