Pubblicato nel B.U. 5 gennaio 1999, n. 1.
(1) Il personale provinciale di ruolo delle scuole professionali, appartenente al profilo professionale di insegnante, che prima dell'entrata in vigore del presente contratto abbia conseguito una laurea corrispondente ai requisiti d'accesso richiesti per la materia insegnata ascritta anche all'VIII qualifica funzionale, è inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 1999, nel profilo professionale di insegnante laureato.
(2) La disciplina di cui al primo comma è applicabile anche nel caso che la Giunta provinciale ascriva entro il 1° settembre 1999 materie di insegnamento della VI qualifica funzionale all'VIII qualifica funzionale. In tale caso la sua applicabilità è estesa anche al personale non di ruolo che per la materia interessata sia in possesso dell'idoneità tuttora valida conseguita in un concorso provinciale, fermo rimanendo la sua posizione non di ruolo.