(1) Il Comprensorio autorizza, per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità nonché per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, assenze non retribuite, conservando l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempreché le esigenze comprensoriali lo permettano.
(2) Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
(3) In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati nonché in caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente.
(4) I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'articolo 9.
(5) Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.
(6) Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente, salvo casi particolari autorizzabili di volta in volta.