(1) Il presente accordo riguarda il periodo 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.
(2) Alla scadenza, il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza dell’accordo disdetto.
(3) Se una delle parti negoziali riconosca la necessità di modificare o integrare il presente accordo chiede l’apertura della contrattazione in merito. A tal fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.
(4) Il presente accordo copre i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.