(1) La verifica periodica è eseguita:
(2) Le persone con il diploma di perito industriale e quelle di cui al comma 1, lettera c), non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.
(3) Le persone di cui al comma 1, lettera d), in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente regolamento, possono effettuare esclusivamente la verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici.