(1) L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all’articolo 1 devono avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto dell’Unione europea, nonché secondo le indicazioni del costruttore. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.
(2) Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell’Unione europea, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.