(1) Le verifiche periodiche delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento a motore, degli idroestrattori, delle scale aeree ad inclinazione variabile, dei ponti sviluppabili su carro, dei ponti sospesi muniti di argano, degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, devono essere effettuate dal verificatore secondo le indicazioni del costruttore, sulla base della valutazione di rischio e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell’apparecchio o dell’impianto, e, comunque, con la periodicità prestabilita.