(1) Il comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“1. Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge e delle direttive emanate dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“3. Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e l’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile, istituisce almeno uno o più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale.”
(3) Il comma 6 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:
“6. Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.”