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In vigore al: 04/10/2016

g) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 311)
Regolamento sulla riorganizzazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e sul trasferimento di competenze alla Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U. 16 dicembre 2014, n. 50.

Art. 1 (Finalità)

(1)  In attesa del riordinamento definitivo dei servizi antincendi e per la protezione civile, il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la riorganizzazione dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e il trasferimento di competenze alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 2 (Comitato provinciale per il servizio antincendi)

(1)  Dopo l’articolo 12/bis della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente articolo 12/ter:

“Art. 12/ter (Comitato provinciale per il servizio antincendi)

1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Comitato provinciale per il servizio antincendi quale organo tecnico-consultivo della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il Comitato è composto da:

  1. due rappresentanti della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile, dei quali uno assume la carica di presidente;
  2. due rappresentanti dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari;
  3. un rappresentante dei comuni della provincia di Bolzano, scelto da una terna di nominativi proposti dal Consorzio dei comuni.

3. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

4. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in materia antincendi.

5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Gli oneri relativi alla partecipazione alle sedute del Comitato sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Art. 3 (Esercitazioni di protezione civile)

(1)  L’articolo 17 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 17 (Esercitazioni di protezione civile)

1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile o le singole strutture interessate possono organizzare, in conformità alle direttive della Giunta provinciale, esercitazioni provinciali, distrettuali o comunali per la protezione civile, che potranno anche coinvolgere le organizzazioni di soccorso di province e regioni limitrofe. Tali esercitazioni non devono comportare lo spostamento di uomini e mezzi, ma possono consistere anche nell'esercitazione del funzionamento delle varie centrali operative.”

Art. 4 (Potere di requisizione)

(1)  L’articolo 18 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 18 (Potere di requisizione)

1. In caso di calamità, fatte salve le competenze di cui agli articoli 10 e 32, spetta all’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile il potere di requisire beni mobili e immobili e di obbligare chiunque a concorrere alle operazioni per la protezione civile. Le indennità eventualmente spettanti per questi provvedimenti e attività sono concesse dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile in base a criteri preventivamente approvati dalla Giunta provinciale.”

Art. 5 (Segnale della protezione civile)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. La procedura esatta di allertamento della popolazione è determinata dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.”

Art. 6 (Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Il consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale, nominato dalla Giunta provinciale, è composto da tre persone con particolari conoscenze nell’ambito della pubblica amministrazione, delle quali una assume la carica di presidente.”

(2)  Il comma 6 dell’articolo 25 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“6. Per la nomina del consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale, la durata in carica ed i compensi si applica il decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13.”

Art. 7 (Compiti del consiglio di amministrazione)

(1)  Il primo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito: “approva i programmi di attività dell'Azienda speciale e del Corpo permanente dei vigili del fuoco sulla base di preventivi di spesa.”

(2)  La lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“c) approva i piani e le caratteristiche delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti del Corpo permanente dei vigili del fuoco;”

(3)  La lettera f) del comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituita:

“f) delibera regolamenti interni tariffari e direttive;”

(4)  Il compito principale del consiglio di amministrazione è di preparare i presupposti affinché l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile possa essere riorganizzata o sciolta entro il 31 dicembre 2015.

Art. 8 (Organo di controllo)

(1)  L’articolo 28 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 28 (Organo di controllo)

1. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda speciale è soggetta al riscontro di un revisore unico. Esso è nominato dalla Giunta provinciale e ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

2. Il revisore unico compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione al consiglio di amministrazione.

3. Per la nomina del revisore unico, la durata in carica ed i compensi si applica il decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13.”

Art. 9 (Interventi urgenti e non urgenti e servizi a pagamento)

(1)  Il comma 3 dell’articolo 31 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. Il servizio di prevenzione degli incendi e gli interventi non urgenti o protratti dopo la cessazione dello stato di urgenza o di emergenza sono a pagamento in base al tariffario da approvare dalla Giunta provinciale.”

Art. 10 (Competenze del Comandante e direzione operativa degli interventi)

(1)  Il comma 8 dell’articolo 32 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“8. Per interventi di natura particolare, quanto a oggetto o rischio, la direzione operativa può essere disciplinata diversamente da parte dell’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.”

Art. 11 (Responsabilità civile per danni)

(1)  L’articolo 34 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 34 (Responsabilità civile per danni)

1. La ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda.”

Art. 12 (Rimborso delle spese per gli interventi e contributi)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile; questi sono erogati in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale.”

Art. 13 (Uniforme e distintivi)

(1)  L’articolo 37 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“Art. 37 (Uniforme e distintivi)

1. I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. La foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile su proposta dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.”

Art. 14 (I Corpi dei vigili del fuoco volontari)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge e delle direttive emanate dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile.”

(2)  Il comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e l’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile, istituisce almeno uno o più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale.”

(3)  Il comma 6 dell’articolo 47 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“6. Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile.”

Art. 15 (Infortuni, malattie e rimborsi)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile provvede, in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.”

(2)  Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. Le somme erogate non possono essere inferiori agli importi applicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.”

(3)  Il comma 6 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“6. Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per i vigili del fuoco volontari e dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3. In quest’ultimo caso il rimborso avviene secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale.”

Art. 16 (Oneri finanziari e obblighi a carico del comune)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale.”

Art. 17 (Concessione di contributi, sussidi e finanziamenti)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 52 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. L’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile può concedere i seguenti contributi, sussidi e finanziamenti:

  1. ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzature contro sostanze pericolose, nonché le attrezzature speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziate fino al 100 per cento;
  2. all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla Scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ordinaria e straordinaria, su presentazione del preventivo di spesa;
  3. alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti.”

Art. 18 (Squadre aziendali antincendi)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano avere un proprio servizio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei vigili che devono essere costantemente presenti nello stabilimento durante gli orari di lavoro. I relativi costi sono a carico dello stabilimento.”

(2)  Il comma 2 dell’articolo 54 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Le squadre sono formate dai dipendenti dello stabilimento idonei al servizio antincendi. Esse dipendono dal datore di lavoro, responsabile verso il Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, cui spetta il controllo tecnico. L'istruzione tecnica può essere fornita dalla Scuola provinciale antincendi di cui all'articolo 55.”

Art. 19 (Scuola provinciale antincendi)

(1)  Il comma 7 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“7. L’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile provvede al finanziamento dei corsi di formazione, esercitando tramite la ripartizione competente in detta materia funzioni di sorveglianza sul loro regolare svolgimento; può inoltre autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento. La giunta provinciale definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.”

(2)  Il comma 8 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“8. Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dalla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile.”

(3)  Il comma 9 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“9. Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati alla ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile entro il 1° ottobre dell'anno precedente.”

Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali)

(1)  Per le sfere di competenza rimanenti presso l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, i compiti del direttore amministrativo e del direttore tecnico sono assunti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

(2)  Finché la Giunta provinciale non emana ovvero stabilisce i criteri, le modalità, le direttive, i piani, i tariffari, le delibere e le procedure previsti, valgono quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai rispettivi organi della Provincia autonoma di Bolzano.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i contratti correnti dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile, che riguardano le sfere di competenza trasferite con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.

(4)  La Provincia autonoma di Bolzano liquida i contributi, sussidi, finanziamenti e rimborsi delle spese che l’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile ha concesso prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, se riguardano le sfere di competenza trasferite con il presente regolamento alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 21 (Modifiche del regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile)

(1)  Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36 , è così sostituito:

“1. La struttura e gli allegati al bilancio di previsione sono stabiliti dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Unione provinciale.”

(2)  Il comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36 , è così sostituito:

“1. Il conto consuntivo della gestione è predisposto secondo il modello proposto dall'Unione provinciale e approvato dalla Giunta provinciale. Il conto consuntivo è corredato della relazione dei revisori dei conti.”

Art. 22 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il comma 7 dell’articolo 12, l’articolo 16, il comma 3 dell’articolo 25, il comma 9 dell’articolo 41, l’articolo 51, il comma 3 dell’articolo 52 e l’articolo 59 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15;
  2. il decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 11;
  3. l’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009, n. 6.

Art. 23 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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