(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“4. La Giunta provinciale può stabilire, anche a modifica o integrazione di quanto disciplinato nei commi precedenti, ulteriori modalità e criteri per la presentazione delle domande di agevolazione per le categorie degli interventi di cui all’articolo 2, anche tramite la predisposizione di graduatorie. La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risorse finanziarie.”
(2) Dopo l’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 74/bis (Finanziamento del recupero di edifici adibiti a convitto per lavoratori e studenti) - 1. A decorrere dal 2015 per il recupero di edifici destinati a convitti per studenti e lavoratori può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento è escluso dal contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza scopo di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetustà di almeno 25 anni. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. In caso di modifica della destinazione d'uso il contributo deve essere restituito.”
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 è aggiunto il seguente comma:
“2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014 e 2015.”
(4) Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale 2014. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.