(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:
“b) introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell’interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati,”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“2. La Consulta per la famiglia è composta da:
- l’assessore/assessora competente per la famiglia;
- due rappresentanti della Provincia;
- due rappresentanti dei Comuni;
- un rappresentante dell’economia;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- nove rappresentanti delle associazioni per la famiglia;
- tre rappresentanti dei servizi a favore delle famiglie.”
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Il Presidente/la Presidente della Consulta per la famiglia è l’assessore/assessora per la famiglia.”
(4) Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il seguente periodo:
“In particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di famiglia e la relativa attuazione, i membri della Consulta per la famiglia sono persone di riferimento per le famiglie e per altri organismi non rappresentati nella Consulta.”