(1) I promotori presentano all’Ufficio l’eventuale richiesta di proroga del servizio sociale almeno 45 giorni prima della scadenza della convenzione. L’Ufficio concede la proroga nei limiti delle disponibilità finanziarie e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nel rispetto del limite massimo di 32 mesi di cui all’articolo 17, comma 1, della legge.
(2) Se la richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata da aziende pubbliche di servizi alla persona, o da case di riposo e centri di degenza privati, il limite di 32 mesi può essere superato.