(1) La Provincia promuove il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia erogato da enti privati accreditati senza scopo di lucro.
(2)Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. Del servizio possono usufruire, ma senza agevolazione tariffaria, anche i bambini e le bambine di età prescolare dopo il compimento del quarto anno di età. 9)