(1) Il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo e redige il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. È inoltre corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione dell'Accademia e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.
(2) Il bilancio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
(3) Il Collegio sindacale predispone le proprie osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
(4) Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede dell'Accademia, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'assemblea. I soci possono prenderne visione presso la sede dell'Accademia.