(1) L’imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:
- euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
- euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
- euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.
(1/bis) Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l’imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella misura di:
- euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
- euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”;
- euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale. 8)
(2)Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l’imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, previo parere dell’associazione turistica territorialmente competente, fino a un importo massimo di euro 2,50. L’aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l’importo dell’aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l’aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. Il comune può assegnare una parte o l’intero gettito derivante dall’aumento dell’imposta direttamente al consorzio turistico, qualora espressamente previsto da un parere dell’associazione turistica territorialmente competente, altrimenti l’intero gettito derivante dall’aumento rimane all’associazione turistica territorialmente competente.9)
(2/bis) 2/bis. L’aumento di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell’imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1 e 1/bis. 10)
(3) L’aumento dell’imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
(4) Gli importi dell’imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento. 11)