(1) In caso di affidamento dell’urna cineraria, il comune di residenza della persona defunta annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario e quelle della persona defunta, rilasciando altresì all’affidatario un’autorizzazione recante il nome ed il cognome della persona defunta e del soggetto affidatario, nonché la destinazione finale dell’urna cineraria. L’autorizzazione vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
(2) Il soggetto affidatario o i suoi eredi possono rinunciare all’affidamento dell’urna, tramite dichiarazione resa al comune che ha disposto l’affidamento, che la annota nell’apposito registro.
(3) In caso di rinuncia, l’urna è conferita al cimitero del comune che ha disposto l’affidamento, fatta salva la disponibilità di un comune o di una frazione diversi di prendere in consegna l’urna. Il comune dispone la custodia dell’urna in un apposito loculo cinerario, la tumulazione o l’interramento, ovvero la dispersione delle ceneri nel cinerario del comune, ne tiene nota nell’apposito registro e ne dà comunicazione al comune che ha disposto l’affidamento.