(1) Nel caso in cui la persona defunta non abbia disposto la dispersione delle ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, di materiale resistente ai fini della conservazione, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona defunta.
(2) L’urna di cui al comma 1, nel rispetto della volontà della persona defunta, può essere: