(1) Entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge, i comuni adottano la proposta di P.C.C.A. 3)
(2) Fino all’approvazione del P.C.C.A. si applica la classificazione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A. Essa individua la classe acustica per ciascuna destinazione urbanistica, per la quale valgono i valori limite di immissione stabiliti nella tabella 3 del medesimo allegato.
(3) Fino all’approvazione del P.C.C.A. il comune può effettuare una classificazione acustica parziale, limitandola a singole zone urbanistiche del territorio, seguendo le indicazioni e la procedura contenute nell’Art. 5.
(4) Tutti gli impianti, compresi quelli soggetti alla VIA, alla disciplina IPPC, nonché quelli di cui all’allegato B devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore o comunque entro la scadenza della rispettiva autorizzazione.)
(5) Fino all’approvazione del P.C.C.A. il livello sonoro di valutazione derivante da una o più sorgenti che si trovano in una zona acustica di almeno due classi superiore a quella del ricettore è ammissibile purché non sia superiore a più di 5 dB(A) rispetto al valore limite di immissione della zona in cui si trova il ricettore.
(6) La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in seguito a modifiche delle disposizioni statali e comunitarie.