(1) La Ripartizione provinciale Sanità vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci.
(2) Le ispezioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività. 8)