(1) Per ogni anno di apprendistato è previsto un numero di ore obbligatorie di formazione formale, per un monte ore complessivo di:
- almeno 1.200 ore in tre anni per l’apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica;
- almeno 1.600 ore in quattro anni per l’apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma professionale.
(2) In caso di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica la formazione formale è svolta di regola dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell’apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale sono svolte dalle scuole professionali.
(3) L’iscrizione alla scuola professionale avviene d’ufficio in base al contratto di apprendistato.
(4) L’insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.
(5) Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita una formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente nel territorio dell'Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino (GECT) o in un’altra regione ovvero all’estero.
(6) Gli obiettivi formativi si intendono non raggiunti se l’apprendista, alla fine del periodo di apprendistato, non ha concluso positivamente l’intera formazione scolastica prevista. 16)