(1) Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato con provvedimento della Provincia territorialmente competente e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.17)
(2) Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal Presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.