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Sentenze della Corte costituzionale
1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
Norme sulla contrattazione collettiva nell'ambito della Provincia - Previsione di aumenti retributivi in violazione della legge. n. 438 del 1992
Attendere, processo in corso!
Sentenza (29 dicembre) 31 dicembre 1993, n. 496; Pres. Casavola - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con un ricorso notificato il 13 agosto 1993 e depositato il 20 agosto successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. prov. Bolzano 13 marzo 1990 n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), il quale, in deroga al principio di riforma economico-sociale contenuto nell'art. 7 d. l. 19 settembre 1992 n. 394 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), conv., con modif., dalla 1. 14 novembre 1992 n. 438, prevede la regola della durata (almeno) triennale degli accordi di comparto per il pubblico impiego anche in relazione al periodo 1991-1993. Secondo il ricorrente, l'illegittimità costituzionale della disposizione contestata deriva dalla violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 760 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione con l'art. 2, comma 1, d.P.R. 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), non essendosi la Provincia adeguata, nel termine di sei mesi, al nuovo principio, introdotto dal citato art. 7 d. l. n. 384 del 1992, comportante il blocco della contrattazione di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1991-1993.
Nel ricordare che questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1993, ha affermato che l'art. 7 d. l. n. 384 del 1992 contiene un principio di riforma economico-sociale, se pure disposto in via di deroga eccezionale e temporanea, vólto a disporre l'ultrattività degli accordi relativi al triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva come la disposizione contestata si ponga in contrasto con quel principio allorché autorizza la stipulazione di accordi di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1991-1993, stipulazione effettivamente avvenuta con l'accordo recepito dal decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993 n. 5 e dal decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993 n. 70 (in relazione ai quali lo tesso ricorrente ha contestualmente sollevato conflitti di attribuzione).
Sempre ad avviso del ricorrente, le nuove norme di attuazione dello Statuto previste dall'art. 2 d.lgs, n. 266 del 1993 non sarebbero applicabili nella specie per almeno tre ordini di motivi. Innanzitutto, il rispetto del limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale non esigerebbe alcuna interposizione di norme di attuazione, imponendosi direttamente in forza delle disposizioni statutarie. In secondo luogo, nel caso si verterebbe nella eccezione prevista dallo stesso art. 2, comma 5, del decreto n. 266, laddove sono esclusi dalla sottoposizione al meccanismo di adeguamento i provvedimenti eccezionali di necessità e urgenza, trattandosi di situazione ricadente nell'ambito dell'art. 7 d. l. n. 384 del 1992. Infine, l'ipotesi in esame sarebbe estranea ai rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale, poiché nella specie è in questione la conformità al decreto- legge n. 384 del 1992 dei decreti provinciali di recepimento degli accordi relativi al periodo 1991-1993.
2. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano per chiedere l'inammissibilità o l'infondatezza della questione sollevata.
In particolare, la Provincia si sofferma sulla asserita inammissibilità del ricorso, poiché quest'ultimo sarebbe stato proposto oltre il termine previsto dalle nuove norme di attuazione, le quali, all'art. 2, commi 1, 2 e 3, dispongono un obbligo di adeguamento nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'atto legislativo nella Gazzetta Ufficiale
,
trascorso il quale il Governo può impugnare la disposizione di legge regionale o provinciale non adeguata entro i successivi novanta giorni. Ad avviso della resistente, essendo stato pubblicato il nuovo principio di riforma economico-sociale contenuto nel decreto- legge n. 384 del 1992 il 19 settembre 1992, i sei mesi per l'adeguamento sarebbero scaduti il 19 marzo 1993 e il successivo termine per l'impugnazione sarebbe spirato il 17 giugno 1993. Poiché il ricorso è stato notificato il 13 agosto 1993, esso sarebbe dunque inammissibile.
É vero, continua la Provincia, che il ricorso non sarebbe tardivo ove i termini dovessero decorrere dalla pubblicazione della legge di conversione. Ma questa tesi non sarebbe sostenibile, poiché l'art. 2, comma 1, delle citate norme di attuazione si riferisce espressamente alla pubblicazione dell'« atto legislativo » contenente i nuovi principi e questo, nel caso, non può che essere il decreto- legge n. 384 del 1992, il quale è l'atto con forza di legge che ha originariamente disposto il principio in questione, non modificato, per quel che qui interessa, dalla legge di conversione. Per tali motivi, conclude la Provincia, mentre non sarebbe pertinente il richiamo a quella giurisprudenza costituzionale, per la quale non sarebbe preclusa l'impugnabilità della legge di conversione in caso di mancato ricorso nei termini nei confronti del decreto-legge, al contrario sarebbe appropriato riferirsi all'altra linea giurisprudenziale che estende alle disposizioni della legge di conversione l'impugnazione già proposta contro le stesse disposizioni del decreto-legge, ove queste non siano state modificate in sede di conversione.
3. In prossimità dell'udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato una memoria con la quale ribadisce le proprie richieste di una pronunzia d'inammissibilità ovvero di una d'infondatezza.
Sotto il primo profilo, oltre a insistere sui motivi già addotti e a ricordare in proposito che la legge di conversione non sostituisce il decreto-legge, ma piuttosto lo conferma e lo consolida, la resistente prospetta un ulteriore motivo d'inammissibilità, collegato alla presa visione della delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stata decisa la proposizione del ricorso in esame. Tale delibera, infatti, sarebbe stata adottata in contrasto con l'art. 97, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 2, comma 2, lett. d), 1. n. 400 del 1988, i quali, nel richiedere che il ricorso sia preceduto dalla delibera del Consiglio dei Ministri, suppongono che sia quest'ultima a determinare l'oggetto del ricorso. Nella delibera appena citata, invece, non sono indicate né le disposizioni né la legge provinciale da impugnare, ma si fa semplicemente riferimento al mancato adeguamento della legislazione provinciale all'art. 7 della legge che ha convertito il decreto- legge n. 384 del 1992.
Considerato in diritto:
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. prov. Bolzano 13 marzo 1990 n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione) per violazione degli artt. 4 e 8, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), in connessione con l'art. 2, comma 1, d.P.R. 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Il ricorrente adduce che la Provincia di Bolzano ha omesso di adeguare la disposizione di legge contestata, nel termine di sei mesi, al principio di riforma economico-sociale introdotto dall'art. 7 d. l. 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), conv. dalla 1. 14 novembre 1992 n. 438.
La Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato una duplice eccezione di inammissibilità, consistente nella tardività del ricorso rispetto al termine d'impugnazione stabilito dall'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 266 del 1992 e nell'illegittima proposizione dello stesso in conseguenza della estrema genericità della previa delibera del Consiglio dei Ministri che ne ha autorizzato la presentazione.
2. Le eccezioni di inammissibilità non sono fondate.
Occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di inammissibilità basata sul rilievo che il ricorso è stato proposto a seguito di una delibera del Consiglio dei Ministri asseritamente generica, dal momento che in violazione dell'art. 97, comma 2, dello Statuto speciale, nonché dell'art. 2, comma 2 d.P.R. n. 266 del 1992 e dell'art. 2, comma 2, lett.
d),
1. 23 agosto 1988 n. 400 la suddetta delibera non determinerebbe adeguatamente il contenuto del ricorso, non indicando le disposizioni legislative impugnate e neppure gli estremi della legge provinciale sospettata d'illegittimità costituzionale.
Pur non essendovi dubbio che fra la delibera del Consiglio dei Ministri e il successivo ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri debba sussistere una sostanziale corrispondenza di contenuto, considerato che il secondo atto costituisce la conseguente esecuzione della decisione adottata con il primo, tuttavia, al fine di determinare i limiti di congruità di tale corrispondenza, è importante sottolineare il distinto significato da assegnare all'uno e all'altro atto nell'ambito del procedimento vólto alla proposizione da parte del Governo del ricorso di legittimità costituzionale nei confronti di una legge regionale o provinciale.
Come questa Corte ha già osservato (v. sentt. nn. 54 del 1990 e 33 del 1962), la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in un quadro connotato dal carattere tassativo delle competenze di ordine costituzionale, trova il suo fondamento « in un'esigenza non di natura formale, ma di sostanza, connessa all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravita dei suoi possibili effetti di natura costituzionale ». Trattandosi di una decisione dell'organo costituzionale investito della direzione politica nazionale, al quale nella specie spetta, in rappresentanza dell'unità dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso da una legge regionale (o provinciale), la deliberazione del Consiglio dei Ministri comporta una scelta di politica istituzionale diretta a prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto della questione che si intende sollevare e che verrà definita nei suoi termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso l'indicazione delle disposizioni legislative sospettate d'incostituzionalità e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 23 1. 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte).
Dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio, risulta che il Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1993, ha approvato la « deliberazione di proporre ricorso per legittimità costituzionale nei confronti della provincia autonoma di Bolzano in relazione al mancato adeguamento della legislazione provinciale all'art. 7 della legge 14 novembre 1992, n. 438 ». Posto che alla delibera del Consiglio dei Ministri non si richiede la precisa determinazione della questione di costituzionalità, alla cui definizione è tenuto invece il successivo ricorso, non si può tuttavia negare che, stando al tenore della delibera contestata, la questione che si intendeva sollevare fosse sufficientemente indicata, dal momento che risultava sostanzialmente determinabile, ancorché non ancora determinata. Infatti, l'espresso riferimento all'art. 7 d. l. n. 384 del 1992, il quale stabilisce la ultrattività degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990, fa chiaramente intendere che le disposizioni di legge della Provincia di Bolzano di cui si lamentava il mancato adeguamento alla norma di legge statale fossero quelle in vigore nella Provincia stessa vòlte ad autorizzare la stipulazione dei predetti accordi per il triennio 1991-1993: e cioè, come ha precisato il successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, fossero le disposizioni contenute nell'art. 7 della
legge provinciale n. 6 del 1990
.
3. Parimenti infondata è l'eccezione d'inammissibilità basata sulla pretesa tardi vita del ricorso.
Secondo la Provincia di Bolzano poiché l'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto poste con il decreto legislativo n. 266 del 1992 stabilisce che la legislazione provinciale dev'essere adeguata ai principi e alle norme, costituenti limiti alle competenze esclusive e ripartite, « recati da atto legislativo dello Stato », nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultimo atto e che il ricorso di costituzionalità contro le leggi provinciali non adeguate, ai sensi dell'art. 97 dello Statuto, dev'essere proposto entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine di sei mesi si deve ritenere che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia tardivo, essendo stato notificato alla Provincia stessa ben oltre il termine precedentemente indicato. Infatti, considerato che il principio limitativo delle competenze provinciali è stato originariamente disposto con l'art. 7 d. l. n. 384 del 1992 (pubblicato il 19 settembre 1992) e che quest'ultimo costituisce, dunque, l'« atto legislativo dello Stato » dalla cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre la sequenza dei termini, precedentemente ricordata, prevista dal menzionato art. 2 d.lgs, n. 266 del 1992, la Provincia di Bolzano conclude che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto notificare il ricorso alla resistente entro il 17 giugno 1993, cioè entro una data di molto anteriore al 13 agosto 1993, giorno in cui quella notificazione è realmente avvenuta.
Sebbene il principio dell'ultrattività della contrattazione di comparto per il pubblico impiego relativamente al triennio 1988-1990, originariamente disposto dall'art. 7 d. l. n. 384 del 1992 e convertito senza modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, sia divenuto norma vigente a partire dal giorno della pubblicazione dello stesso decreto-legge (v. art. 14), tuttavia, contrariamente a quanto suppone la Provincia di Bolzano, non si può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione, debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge, che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine. Ciò vale tanto più in una fase storica, come l'attuale, nella quale il fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti è divenuto massiccio, al punto che sono tutt'altro che rari i casi in cui norme introdotte con la decretazione d'urgenza vigono del tutto provvisoriamente per molti mesi e, comunque, per un tempo sovente superiore a quello richiesto dal citato art. 2 delle norme di attuazione per l'adeguamento della legislazione provinciale ai nuovi principi.
Dalle considerazioni ora svolte consegue che, quando le norme statali contenenti limiti alle competenze legislative della Provincia di Bolzano siano poste con decreto-legge, il termine di sei mesi previsto dall'appena ricordato art. 2 per l'adeguamento della legislazione provinciale inizia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo che rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla pubblicazione della legge di conversione. Pertanto, calcolando da tale data la decorrenza del termine previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve considerarsi notificato nei termini di legge.
Ne si può ritenere, come pure suggerisce l'Avvocatura dello Stato, che il meccanismo di adeguamento disposto dal citato art. 2 in attuazione dell'art. 97 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non possa avere applicazione allorché il principio limitativo delle competenze legislative provinciali sia introdotto con decreto-legge. Infatti, dai lavori preparatori consegnati nei verbali della commissione paritetica, che ha elaborato il testo dell'attuale decreto legislativo n. 266 del 1992, si desume chiaramente che anche i principi posti attraverso la via della decretazione di urgenza, ai sensi dell'art. 77 Cost., non siano di per sé sottratti al meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 2 delle norme di attuazione e che l'unica eccezione che si è inequivocabilmente voluta disporre a tale riguardo è indicata nel (quarto e) quinto comma dello stesso articolo, riferentesi ai poteri di ordinanza amministrativa diretti a far fronte con provvedimenti contingibili e urgenti a situazioni di eccezionale necessità. Del resto, non è senza significato ricordare che, di fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza originati da eventi imprevedibili che arrecano minaccia alla difesa nazionale o alla sicurezza pubblica e ad altri interessi fondamentali della Nazione, lo Stato ha il potere di adottare norme o provvedimenti di immediata operatività su tutto il territorio nazionale, i quali sono esorbitanti dai campi di competenza costituzionalmente assegnati alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Bolzano e di Trento.
4. Nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri è fondata.
Come questa Corte ha affermato in un caso analogo deciso con la sentenza n. 296 del 1993, l'art. 7 d. l. n. 384 del 1992 prevede una sospensione eccezionale della regola relativa alla triennalità degli accordi di comparto per l'impiego pubblico, disposta dall'art. 13 1. 29 marzo 1983 n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego), attraverso un regime derogatorio, in base al quale la disciplina derivante dagli accordi di comparto relativi al triennio 1988-1990 « resta ferma », cioè vale ultrattivamente, sino al 31 dicembre 1993.
Trattandosi di una norma vòlta al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico che si salda sistematicamente con il citato art. 13 1. n. 93 del 1983 e, quindi, con il principio della contrattazione collettiva stabilito dall'art. 3 di quest'ultima legge, l'art. 7 d. l. n. 384 del 1992 è espressivo di una « norma fondamentale delle riforme economico-sociali » (v. ancora sent. n. 296 del 1993), rispetto alla quale la Provincia di Bolzano è tenuta ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dal più volte citato art. 2 d.lgs, n. 266 del 1992.
Poiché dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 438 del 1992, che ha convertito il decreto- legge n. 384 del 1992, è inutilmente trascorso il termine di sei mesi entro il quale la Provincia di Bolzano avrebbe dovuto adeguare l'art. 7, comma 1, 1. prov. n. 6 del 1990, articolo che dispone tuttora la regola della efficacia (almeno) triennale degli accordi senza deroga alcuna per il triennio 1991-1993, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per l'impiego pubblico relativi al triennio 1988-1990.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,1. prov. autonoma di Bolzano 13 marzo 1990 n. 6 (Nuove norme sulla contrattazione), nella parte in cui non prevede l'ultrattività sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
A
B
C
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 49
D
E
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
Articolo unico
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
a) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
b) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
d) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
e) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
f) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
g) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
h) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
i) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
A
a) LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1966, n. 3
a) Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17
Art. 1 (Affidamento del servizio di tesoreria)
Art. 2 (Condizioni e modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria)
Art. 3 (Conto del tesoriere)
Art. 4 (Norma transitoria)
Art. 5
B
C
D
E
F
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
1992
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Sentenze T.A.R.
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2007
2006
2005
2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 19 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 152 vom 23.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 169 del 30.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 07.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 216 del 23.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 05.05.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 263 vom 13.05.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 10.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 332 vom 05.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 06.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 384 del 23.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 396 vom 31.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 401 vom 02.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 13.09.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 17.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 27.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 22.11.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 501 del 23.11.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 02.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 525 vom 02.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 569 vom 23.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 578 del 31.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 21.12.2004
2003
2002
2001
2000
1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
1998
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