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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 07/09/2016
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Sentenze della Corte costituzionale
1984
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
Attribuzioni di controllo della Regione sulle aziende di credito
Attendere, processo in corso!
Sentenza (2 maggio) 4maggio 1984, n. 135; Pres. Elia – Rel. Paladin
Ritenuto in fatto:
1. Nel corso di due procedimenti relativi alla omologazione di deliberazioni assembleari delle Casse rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone, il Tribunale di Trento ha sollevato – con ordinanze rispettivamente emesse il 20 gennaio e il 24 febbraio 1983 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (”Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale”), per pretesa violazione degli artt. 4, 5 e 13 l. cost. 26 febbraio 1948 n. 5, nonché dell'art. 116 Cost. ”nella parte in cui si riferiscono alla Regione Trentino Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito”, che avrebbero invece dovuto restare riservati alla Banca d'Italia, l'impugnata disciplina di attuazione statutaria eccederebbe, infatti, la previsione dell'art. 5 n. 4 dello Statuo speciale: per cui quella Regione non è competente se non in materia di ”ordinamento degli enti di credito... a carattere regionale” vale a dire – specifica il giudice
a
quo
– in tema di ”organizzazione degli enti medesimi, ad esclusione di tutto ciò che riguarda il ”contenuto dell'attività” da questi esercitata. Sicché sarebbe illegittimo l'avere attribuito alla Regione, e alla Banca d'Italia, l'approvazione delle modifiche statutarie di enti come quelli in considerazione nei procedimenti principali.
2. In entrambi i giudizi instaurati dinanzi alla Corte, si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, per chiedere il rigetto dell'impugnativa.
La competenza spettante in materia alla Regione stessa non sarebbe infatti limitata all'organizzazione delle aziende di credito a carattere regionale, ma si estenderebbe al ”momento soggettivo” delle loro peculiari attività, includendo pertanto ”le modalità di condotta degli enti” in questione. L'impugnata disciplina di attuazione espliciterebbe, dunque, ciò che dovrebbe già desumersi dallo Statuto speciale. E ne darebbe conferma l'atteggiamento della Banca d'Italia, la cui circolare n. 8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle istituzioni creditizie aventi sede nella Provincia di Trento, precisa – secondo la difesa regionale – che in tema di modifiche statutarie delle Casse in questione l'intervento dell'organo centrale di vigilanza non ha che un ”carattere di semplice collaborazione”.
3. È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari inammissibili le impugnative in esame. Da un lato – osserva in tal senso l'Avvocatura dello Stato – il giudice
a quo
”pone come termine di riferimento... la l. cost. 26 febbraio 1948 n. 5, laddove lo statuto regionale vigente è quello contenuto nel testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670”. D'altro lato, entrambe le ordinanze di rimessione trascurerebbero di adempiere a quanto prescritto da questa Corte – in un analogo caso – con la sentenza n. 197 del 1982: cioè non chiarirebbero quale parte della complessa disciplina denunciata debba trovare applicazione nei giudizi
a quibus,
nè indicherebbero i contenuti delle delibere sottoposte all'omologazione.
In linea subordinata, però, anche l'Avvocatura delle Stato conclude nel senso dell'infondatezza, dal momento che per ”ordinamento” non potrebbero intendersi ”gli aspetti di cui trattasi”. Né si potrebbe ignorare che l'art. 11 del vigente Statuto attribuisce alle Province di Trento e di Bolzano le autorizzazioni all'apertura ed al trasferimento degli sportelli bancari, confermando con ciò che i poteri spettanti in tal campo alle istituzioni autonome non sono così ristretti come pretende il giudice
a quo.
Considerato in diritto:
1. I due giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza. In entrambi i casi, infatti, il Tribunale di Trento impugna, con riferimento ai medesimi parametri, l'art. 3, primo comma,
D.P.R. n. 234 del 1977
, «nella parte in cui si conferiscono alla Regione Trentino Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed aziende di credito». Più precisamente, in entrambi i procedimenti, la questione concerne la lettera d) dell'art. 3, primo comma, per cui «rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie». Nel motivare sulla rilevanza di tale questione, il Tribunale di Trento chiarisce, in verità, che i due giudizi a quibus hanno appunto ad oggetto l'«omologazione della deliberazione delle modifiche statutarie», rispettivamente adottata dall'assemblea della Cassa rurale di Darzo e Lodrone e da quella della Cassa rurale di Tuenno, il 29 maggio 1977 ed il 21 giugno 198l.
2. Ciò posto, vanno respinte le eccezioni d'inammissibilità, preliminarmente avanzate dall'Avvocatura dello Stato.
In primo luogo, è ben vero che il Tribunale di Trento si è rifatto all'originaria L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 5 art. 4 (Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige), dimenticando che a seguito della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, lo Statuto stesso è stato integralmente novato dal testo unico approvato con il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in applicazione dell'art. 66l. cit.. Ma, nella sostanza, non sono mutati i parametri che il Tribunale assume a fondamento centrale delle sue censure, vale a dire i disposti che attribuiscono alla Regione competenza legislativa ed amministrativa in materia di «ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale». Il citato art. 5 n. 4 dell'originario Statuto, cui fanno specifico riferimento le ordinanze in esame, è stato integralmente trasfuso salve alcune varianti lessicali del tutto secondarie, nell'art. 5 n. 3 del nuovo «testo unificato»; mentre l'invocato art. 13 coincide integralmente con l'attuale art. 16, là dove si dispone che, «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia». Perciò, in entrambi i sensi, è sufficiente che questa Corte rettifichi d'ufficio alcuni dati numerici della proposta questione, fermi restando i motivi nei quali si concreta l'impugnativa stessa.
In secondo luogo, è altrettanto vero che i dispositivi delle due ordinanze coinvolgono in blocco l'art. 3, primo comma,
D.P.R. n. 234 del 1977
, sebbene si tratti di una disciplina assai complessa, che affida alla Regione l'esercizio di una serie di poteri diversi: concernenti sia l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione delle aziende di credito a carattere regionale, sia l'approvazione delle modifiche dei loro statuti, sia l'adozione di altri provvedimenti interessanti l'attività od il funzionamento delle aziende medesime. Ma i dispositivi vanno interpretati e dimensionati, collegandoli alle motivazioni che li precedono, dalle quali risulta con chiarezza che entrambi i giudizi concernono modificazioni statutarie deliberate da parte di Casse rurali operanti nell'ambito regionale: modificazioni in parte «autorizzate» dalla Giunta regionale del Trentino Alto Adige, senza essere state previamente comunicate alla Banca d'Italia, «per la relativa approvazione», ai sensi dell'art. 8 R.D. 26 agosto 1937, n. 1706.
Non si può dunque aderire all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, per cui le ordinanze in esame non specificherebbero in qual parte l'impugnata disciplina «sia da applicare ai fini della emittenda ,decisione». Né, d'altro canto, l'impugnativa può dirsi inammissibile per il solo fatto che le ordinanze stesse trascurano di evidenziare «il contenuto della delibera presentata all'omologazione», secondo quanto richiesto dalla Corte nella sentenza n. 197 del 1982, sull'inammissibilità di analoga questione a suo tempo proposta dal Tribunale di Trento. Nel presente caso, il Tribunale assume che la denunciata norma di attuazione statutaria sarebbe senz'altro illegittima, per aver inteso sostituire all'approvazione della Banca d'Italia «l'autorizzazione della Regione», come si è concretamente verificato in entrambi i procedimenti dei quali si tratta; e ciò rende indubbia la rilevanza della impugnativa, in vista dei compiti che il Tribunale deve esercitare, ai sensi dell'art. 8, sesto comma, del citato R.D. n. 1706 del 1937 quanto all'omologazione delle modifiche statutarie interessanti le Casse rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone.
3. Nel merito, le ordinanze di remissione argomentano che una norma di attuazione statutaria, concernente il passaggio delle funzioni statali attribuite alla Regione Trentino Alto Adige in materia di «ordinamento degli enti di credito», non potrebbe legittimamente derogare all'art. 8 R.D. n. 1706 del 1937, là dove si riservano alla Banca d'Italia l'approvazione e la variazione degli schemi degli atti costitutivi e degli statuti, nonché delle loro successive modificazioni, per tutte le Casse rurali ed artigiane operanti nel territorio nazionale. In tal campo, la competenza legislativa locale sarebbe circoscritta «alla emanazione di norme ordinamentali sulla organizzazione delle Casse rurali» e non già estesa «al contenuto dell'attività ed alla specificazione delle operazioni» consentite alle Casse medesime (come pure ad ogni altra azienda regionale di credito); e lo stesso limite varrebbe, data la regola del parallelismo, per le potestà amministrative corrispondentemente suscettibili di essere trasferite alla Regione ed esercitate dall'Amministrazione regionale.
Ma la questione non è fondata. Anche ad intendere l'«ordinamento» delle aziende regionali di credito come puro sinonimo di «organizzazione» delle aziende stesse, secondo la tesi del Giudice a quo, è chiaro che l'approvazione dei loro statuti e delle relative modificazioni non può non far parte della competenza spettante alla Regione Trentino Alto Adige, senza di che le attribuzioni in esame verrebbero svuotate. Certo, in un settore come quello creditizio, è indispensabile che le funzioni regionali siano armonizzate con quelle da riservare allo Stato, e in particolare alla Banca d'Italia; ma l'art. 1, ultimo comma,
D.P.R. n. 234 del 1977
soddisfa in pieno una tale esigenza, disponendo appunto che «resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonché il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito» (mentre l'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto aggiunge che i provvedimenti regionali di approvazione delle modifiche statutarie «vanno adottati dalla Regione» sentito «il Ministero del Tesoro»). Per contro, l'approvazione delle modifiche stesse è stata giustamente trasferita alla Regione, dal momento che ciò attiene alla struttura delle aziende di credito a carattere regionale, piuttosto che alle peculiari attività di esse, considerate nel loro concreto esplicarsi.
Né si può dire che la Banca d'Italia dovrebbe comunque approvare le modifiche finalizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito da parte delle Casse rurali e delle aziende creditizie in genere; laddove alla Regione rimarrebbe, secondo lo Statuto di autonomia, il solo compito di provvedere sull'organizzazione interna delle aziende in questione, senza alcun riferimento alle specie ed agli ambiti delle loro operazioni. Tesi del genere, adombrate dal Tribunale di Trento nell'ordinanza 20 dicembre 1979, sulla quale la Corte si è pronunciata con la predetta sentenza n. 197 del 1982, non sono state affatto sviluppate nelle ordinanze che vengono ora in esame, salvi i generici accenni contenuti nei dispositivi. Ma in ogni caso, si tratta di assunti che non trovano fondamento nella L.Cost. 26 febbraio 1948 n. 5 art. 4 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), poiché l'«ordinamento degli Enti di Credito» a carattere regionale non può non tener conto di ciò che normalmente inerisce alla sfera delle loro attività, in vista degli scopi peculiari di istituti siffatti, quali sono identificati dalle stesse leggi dello Stato (e, in particolare, R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 cit.). Se dunque le norme di attuazione statutaria avessero trasferito alla Regione le sole attribuzioni relative all'organizzazione interna delle aziende regionali di credito, in quanto istituti equiparati a qualsiasi altro tipo di persona giuridica, lo Statuto speciale sarebbe stato violato. E, nel contempo, la disciplina in questione si sarebbe posta in aperto contrasto con il principale criterio informatore del passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni: criterio costituito, fin dall'art. 17, primo comma lett. b, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (cui s'è aggiunto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dal «trasferimento per settori organici di materie», anziché per frammenti di competenza.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma lett. d,
D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234
, sollevata dal Tribunale di Trento, in riferimento all'art. 116 Cost., e agli artt. 4, 5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (come sostituiti dagli artt. 4, 5 e 16 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), con le ordinanze indicate in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Forme di collaborazione)
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6
d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
i) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
k) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
l) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Garanzia finanziaria)
Art. 3 (Ammontare della garanzia finanziaria)
Art. 4 (Termine di presentazione)
Art. 5 (Risoluzione della garanzia finanziaria)
Allegato 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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1986
1985
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Corte costituzionale - Sentenza N. 102 del 05.04.1984
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 04.05.1984
Corte costituzionale - Sentenza N. 219 del 25.07.1984
Corte costituzionale - Sentenza N. 231 del 30.07.1984
Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 05.11.1984
Corte costituzionale - Ordinanza N. 297 del 19.12.1984
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1987
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1984
1983
22/02/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 31 del 22.02.1983
10/03/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
28/04/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
18/10/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
15/12/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 15.12.1983
29/12/1983 - Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 29.12.1983
17/03/1983 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 1
30/08/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 agosto 1983, n. 10
16/02/1983 - decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1983, n. 101/S/IP/5
31/08/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1983, n. 11
05/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 settembre 1983, n. 12
07/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1983, n. 13
13/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 settembre 1983, n. 14
16/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 settembre 1983, n. 15
19/09/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1983, n. 16
19/09/1983 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 17
19/09/1983 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 18
17/10/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1983, n. 20
17/10/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1983, n. 21
18/10/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 ottobre 1983, n. 23
16/11/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1983, n. 24
21/11/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1983, n. 25
01/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1° dicembre 1983, n. 28
01/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 1 dicembre 1983, n. 29
08/04/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 aprile 1983, n. 3
02/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 dicembre 1983, n. 30
19/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1983, n. 31
23/12/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1983, n. 32
13/04/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1983, n. 4
20/05/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6
11/07/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1983, n. 8
12/07/1983 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1983, n. 9
21/03/1983 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
10/02/1983 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
05/01/1983 - Legge provinciale 5 gennaio 1983, n. 1
29/03/1983 - Legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10
19/04/1983 - LEGGE PROVINCIALE 19 aprile 1983, n. 11
16/05/1983 - Legge provinciale 16 maggio 1983, n. 12
05/01/1983 - LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
21/01/1983 - Legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 4
21/01/1983 - Legge provinciale 21 gennaio 1983, n. 5
01/03/1983 - Legge provinciale 1° marzo 1983, n. 6
11/03/1983 - LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
11/03/1983 - Legge provinciale 11 marzo 1983, n. 8
25/03/1983 - LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
03/06/1983 - Legge provinciale 3 giugno 1983, n. 14
09/06/1983 - Legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15
14/06/1983 - LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
14/06/1983 - Legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17
28/06/1983 - LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
30/06/1983 - Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 21
21/07/1983 - Legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23
21/07/1983 - Legge provinciale 21 luglio 1983, n. 24
26/07/1983 - Legge provinciale 26 luglio 1983, n. 25
03/08/1983 - Legge provinciale 3 agosto 1983, n. 26
03/08/1983 - Legge provinciale 3 agosto 1983, n. 27
03/08/1983 - Legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28
05/08/1983 - Legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29
18/08/1983 - LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
18/08/1983 - Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31
18/08/1983 - Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
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25/08/1983 - Legge provinciale 25 agosto 1983, n. 35
25/08/1983 - Legge provinciale 25 agosto 1983, n. 36
25/08/1983 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 37
30/08/1983 - Legge provinciale 30 agosto 1983, n. 38
25/10/1983 - Legge provinciale 25 ottobre 1983, n. 39
26/10/1983 - Legge provinciale 26 ottobre 1983, n. 40
08/11/1983 - Legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42
14/11/1983 - Legge provinciale 14 novembre 1983, n. 43
14/11/1983 - Legge provinciale 14 novembre 1983, n. 44
21/11/1983 - LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1983, n. 45
21/11/1983 - Legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46
06/12/1983 - Legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48
12/12/1983 - LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
16/12/1983 - Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51
18/08/1983 - LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 33 —
21/06/1983 - Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
07/12/1983 - LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 49 —
07/11/1983 - Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
22/11/1983 - Legge provinciale 22 novembre 1983, n. 47
01/06/1983 - Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13
30/06/1983 - Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
30/06/1983 - LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
12/01/1983 - Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
08/07/1983 - LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 22 —
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