(1) Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell’obiettivo delle singole opere.
(2) La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.
(3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell’adempimento di quanto offerto in sede di gara.
(4) L’amministrazione aggiudicatrice valuta la necessità di provvedere alla verifica e validazione della progettazione per opere di importo inferiore a un milione di euro.