(1) Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica. 4)
(2) Negli appalti relativi a lavori d’importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, non è obbligatorio redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offerta o l’offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione e il corrispettivo.