(1) Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, infrastrutture, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione. 3)
(2) Nel programma sono inseriti opere, lavori, servizi e forniture pubblici per i quali siano state approvate dall’amministrazione aggiudicatrice le caratteristiche tecniche ai sensi dell’articolo 8, comma 1.
(3) Il programma di cui al comma 1 prevede l’elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture per settore, il piano finanziario complessivo e per settore e i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.
(4) L’approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.
(5) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma possono essere derogate.