(1) Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.
(2) La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall’assessore/assessora competente in materia di urbanistica. 30)