(1) Fatti salvi i casi previsti da specifiche norme di settore, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria costituisce estrema urgenza la situazione in cui l’ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:
- alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell’incolumità e della salute dell’utenza;
- alla mitigazione dei pericoli idrogeologici o alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio;
- all’adeguamento alla normativa antisismica;
- alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
(2) Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza.
(3) I lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dall’amministrazione aggiudicatrice, a cura del/della responsabile unico/unica del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici.
(4) Per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, è consentito l’affidamento diretto da parte del/della responsabile unico/unica del procedimento, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.