(1) I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono:
(2) L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.
(3) Il cottimo consiste nel conferimento di un incarico ad un operatore economico da parte dell’ufficio competente dell’esecuzione delle prestazioni.
(4) Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo o in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 200.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile. 23)
(5) Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione provinciale Foreste nonché dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi e i regolamenti di settore.