(1)Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni entro dieci giorni naturali e consecutivi non comporta l’applicazione di sanzioni. 16)