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In vigore al: 07/09/2016

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 22 (Lotta alla corruzione, prevenzione  dei conflitti di interesse e clausole sociali)          delibera sentenza

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

(2) Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

(3) Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

(4) Negli appalti di servizi l’operatore economico deve indicare nell’offerta l’entità del costo del personale, tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e dei contratti collettivi territoriali.

(5) Gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

massimeDelibera N. 5072 del 29.12.2006 - Approvazione dei Capitolati Speciali d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Diposizioni tecnico-contrattuali (DTC): "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali senza leganti", "Opere con la tecnica spingitubo", "Costruzioni stadali - pavimentazioni con masselli, Cubetti e lastre - cordoli", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con conglomerato bituminoso", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con leganti idraulici", "Condotte in pressione interrate".
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnio-economica - apertura dei plichi - determinaione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'eclusione dalla gara
massimeDelibera N. 1270 del 18.04.2005 - Approvazione del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - disposizioni tecnico-contrattuale (DTC) "Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia" e del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali &DTC) - "Opere da falegname"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione
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