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In vigore al: 07/09/2016

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
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Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 61 (Ritardo nella consegna dei lavori)

(1) Qualora la consegna non abbia avuto luogo entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione. Il rimborso non può in ogni caso superare lo 0,50 per cento dell'importo contrattuale. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

(2) Ove l'istanza di recesso non sia accolta, l'appaltatore ha diritto ai maggiori oneri, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo dalla data di presentazione dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

(3) Qualora la consegna dei lavori si protragga per ulteriori giorni 90, l'amministrazione committente non può opporsi alla risoluzione del contratto e all'appaltatore spetta il compenso nei limiti previsti dai commi 1 e 2.

(4) Per ottenere il compenso di cui al comma 2, l'appaltatore deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del comma 3, la quantificazione delle pretese deve pervenire all'amministrazione committente, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di risoluzione del contratto.

(5) In caso di consegna ritardata, nulla spetta all'appaltatore se questi non abbia proposto, prima della consegna, domanda di recesso.

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