(1) L'esecuzione di riparazioni automobilistiche ai propri automezzi come servizio e prestazione aggiuntiva dell'azienda è consentita a condizione che l'impresa occupi un responsabile tecnico o una responsabile tecnica in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 25, comma 1.
(2) Il proprietario o il possessore dei veicoli o complessi di veicoli a motore si avvale, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese in regola con i requisiti professionali richiesti all'articolo 25, comma 1.
(3) Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese come "tecnico d'auto" e come "carrozziere".