(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;6)
- diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;6)
- diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;6)
- almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.6)
(1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), è riconosciuto come requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per la stessa attività e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale. 7)
(2) L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.
(3) Salvo quanto stabilito dall'articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per ottenere l'autorizzazione all'assunzione di apprendisti come tecnici d'auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- diploma di maestro artigiano come meccanico o meccanica d'auto o come elettricista d'auto, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d'auto e come elettricista d'auto;
- diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d'auto oppure come elettricista d'auto e un'ulteriore formazione specifica riferita alla professione non ancora esercitata. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le materie d'insegnamento e la durata della formazione integrativa;
- iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio come "meccanico d'auto" e come "elettricista d'auto" al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 25, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.
L'art. 25, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.